Visualizzazioni totali

venerdì 20 dicembre 2013

MISERICORS DEI FILIUS COSTITUZIONE APOSTOLICA DI SUA SANTITA' LEONE XIII - SECONDA ED ULTIMA PARTE .





LEONE XIII 
MISERICORS DEI FILIUS
COSTITUZIONE  APOSTOLICA 


Regola del Terz’ordine secolare di San Francesco 
Capo I - Dell’accettazione, noviziato, professione 
I. Non si accetti nel Terz’ordine alcuno che non abbia passato l’età di quattordici anni, e non sia di buoni costumi, amante della concordia, e specialmente di provata fede nella professione cattolica e di provato ossequio verso la Chiesa Romana e la Sede Apostolica. 
II. Le maritate non si ammettano senza che il marito lo sappia e vi acconsenta, eccetto il caso che il Confessore giudichi doversi fare diversamente. 
III. Gli ascritti al Sodalizio portino il piccolo scapolare e il cingolo secondo il costume: se nol portano, restino privi dei privilegi e diritti concessi. 
IV. I Terziari e le Terziarie, accettati che siano nell’Ordine, passino nel noviziato il primo anno; ammessi poi giusta il rito alla professione dell’Ordine stesso, promettano di osservare i comandamenti di Dio, e di obbedire alla Chiesa, e se in alcun punto della loro professione mancheranno, di esser pronti a farne ammenda. 
Capo II - Della disciplina 
I. I Terziari e le Terziarie si astengano in ogni cosa dal lusso e dalla raffinata eleganza, tenendosi a quel giusto mezzo, che si conviene alla condizione di ciascuno. 
II. Stiano lontani con somma cautela dai balli e dagli spettacoli pericolosi e da ogni gozzoviglia. 
III. Siano frugali nel cibo e nella bevanda e non si assidano e non si levino dalla mensa senza aver piamente invocato e ringraziato il Signore. 
IV. Nella vigilia della Immacolata Concezione di Maria e del Patriarca Francesco ciascuno osservi il digiuno; assai lodevoli, se inoltre digiuneranno ogni venerdì e si asterranno dalle carni ogni mercoledì, secondo l’antica pratica dei Terziari. 
V. S’accostino ai Sacramenti della Confessione e della Comunione in ciascun mese. 
VI. I Terziari Ecclesiastici, da che ogni giorno debbono recitare le ore canoniche, per questa parte non hanno altro obbligo. I laici che non recitano né l’ufficio divino né l’ufficio piccolo della B. Vergine, dicano ogni giorno dodici Pater Noster, Ave Maria, e Gloria Patri, salvo che non siano impediti da infermità. 
VII. Quelli che per legge lo possono, dispongano per tempo con testamento delle cose loro. 
VIII. In famiglia abbiano cura di esser di esempio agli altri, promovendo esercizi di pietà ed opere buone. Non permettano che entrino in casa loro libri e giornali da cui possa temersi danno alla virtù, e ne interdicano la lettura ai loro soggetti. 
IX. Abbiano cura di mantenere tra loro e con gli altri caritatevole benevolenza. Dove possano, si adoperino ad estinguere le discordie. 
X. Non facciano mai giuramenti, se non in casi di vera necessità. Fuggano ogni sconcio parlare, ogni scurrilità ed ogni lazzo. Facciano ogni sera l’esame se forse non abbiano commesso alcun fallo; avendone commesso, si pentano ed emendino l’errore. 
XI. Coloro che lo possono assistano ogni giorno alla S. Messa. Ad invito del Ministro intervengano ogni mese all’adunanza. 
XII. Mettano in comune, giusta la possibilità di ciascuno, alcun che per sollevare, massime nelle malattie, i confratelli bisognosi, o per provvedere al decoro del culto. 
XIII. A visitare i Terziari infermi, i Ministri o vadano essi stessi, o mandino a compiere i dovuti uffici di carità. E se la malattia è pericolosa, ammoniscano e persuadano il malato ad acconciare in tempo le cose dell’anima. 
XIV. Ai funerali dei confratelli defunti i Terziari del luogo e i forestieri che vi si trovano, si radunino e recitino insieme una terza parte del S. Rosario a suffragio del trapassato. I Sacerdoti nel divin sacrificio, i laici accostandosi, se possono, alla santa Comunione, preghino pii e volonterosi al defunto confratello l’eterna pace. 
Capo III - Degli uffici, della visita, della Regola stessa 
I. I vari uffici si conferiscono nelle adunanze dei confratelli. Gli offici durino tre anni. Nessuno senza giusta causa ricusi o eseguisca con negligenza l’officio conferitogli. 
II. Il Visitatore diligentemente indaghi se la Regola viene osservata. A questo fine una volta l’anno, o più spesso se bisogna, visiti d’ufficio i Sodalizi, convochi in generale adunanza i Ministri e i confratelli. Se il Visitatore ammonendo o comandando richiamerà alcuno al dovere, o se imporrà alcuna penitenza salutare, questi docilmente l’accetti e non ricusi di farla. 
III. I Visitatori si scelgano tra i Religiosi del Primo o del Terz’Ordine Regolare Francescano; e siano designati dai Guardiani quando ne siano richiesti. L’officio di Visitatore è interdetto ai laici. 
IV. I Terziari insubordinati e di mal esempio vengano ammoniti dell’obbligo loro la seconda e la terza volta: se non obbediscono, siano espulsi. 
V. Se nelle prescrizioni di questa Regola alcuno viene a mancare, sappia che non incorre per questo titolo in verun peccato, purché la mancanza non offenda le leggi di Dio e i precetti della Chiesa. 
VI. Se alcuno per grave e giusta causa non può osservare qualche prescrizione di questa Regola, sia lecito dispensarlo per quella parte o fargliene prudentemente la commutazione. E su ciò i Superiori ordinari dei Francescani del Primo e del Terz’ordine, come pure i Visitatori, abbiano pieno potere . 
Elenco delle indulgenze e dei privilegi 
Capo I - Delle Indulgenze plenarie 
Tutti i Terziari dell’uno e dell’altro sesso, confessati e comunicati, potranno lucrare l’Indulgenza plenaria nei giorni e per i titoli che seguono: 
I. Nel giorno dell’aggregazione; 
II. Nel giorno della professione; 
III. Nel giorno in cui intervengono all’adunanza o Conferenza mensuale, purché visitino devotamente qualche tempio od oratorio pubblico, e preghino secondo l’usato per i bisogni di santa Chiesa; 
IV. Nel giorno 4 ottobre, festa natale del Patriarca S. Francesco; nel giorno 12 agosto, festa natale della Madre S. Chiara d’Assisi; nel giorno 2 agosto festa della Sagra di S. Maria degli Angeli; nella festa del Santo titolare della Chiesa in cui è eretto il Sodalizio dei Terziari, purché vadano a visitarla e quivi preghino secondo l’usato pei bisogni di Santa Chiesa; 
V. Una volta al mese, in quel giorno che a ciascuno piacerà, purché devotamente visitino qualche chiesa o pubblico oratorio, ed ivi per qualche spazio di tempo preghino secondo l’intenzione del Sommo Pontefice; 
VI. Ogni volta che all’uopo di migliorare se stessi si ritireranno a fare gli esercizi spirituali pel corso di otto giorni continui; 
VII. In punto di morte, se invocheranno col labbro, o, avendo perduta la parola, col cuore il santissimo nome di Gesù. Godano dello stesso favore anche quelli che non potendo né confessarsi né comunicarsi si pentiranno con perfetto dolore delle loro colpe; 
VIII. Due volte l’anno quelli che riceveranno la Benedizione Papale, se pregheranno per qualche tempo secondo l’intenzione del Sommo Pontefice; egualmente, con questa condizione medesima, coloro che riceveranno quella che chiamano Assoluzione ossia Benedizione, nei giorni che seguono: I. Il Natale di N.S. Gesù Cristo; II. la Pasqua di Risurrezione; III. la Pentecoste; IV. la Festa del Santissimo Cuore di Gesù; V. dell’Immacolata Concezione; VI. di S. Giuseppe, Sposo di Maria Vergine, ai 19 marzo; VII. delle Stimmate di S. Francesco, ai 17 di settembre; VIII. di S. Lodovico Re di Francia, Patrono celeste dei Terziari, ai 25 di agosto; IX. di S. Elisabetta di Ungheria, ai 19 di novembre. 
IX. Egualmente quelli che reciteranno cinque Pater, Ave e Gloria per i bisogni di Santa Chiesa, ed uno secondo la mente del Sommo Pontefice, acquisteranno una volta al mese le stesse Indulgenze e remissioni che sono concedute a chi visita devotamente le Stazioni di Roma o fa divoto pellegrinaggio alla Porziuncola, ai Luoghi Santi, a S. Giacomo di Compostella. 
X. Nei giorni delle Stazioni, designati nel Messale Romano, ogni Terziario che visiti il tempio o l’oratorio del proprio Sodalizio, e quivi devotamente preghi secondo l’usato per i bisogni di Santa Chiesa, gode in quel tempio o in quell’oratorio nei suddetti giorni delle stesse grazie e favori spirituali di cui godono in Roma i Romani e i forestieri. 
Capo II - Delle Indulgenze parziali 
I. A tutti i Terziari dell’uno e dell’altro sesso che visiteranno il tempio o l’oratorio in cui si è eretto il Sodalizio, e quivi supplicheranno Dio per i bisogni della Chiesa, si concede indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene nelle Feste della Prodigiosa Impressione delle sacre Stimmate del Patriarca S. Francesco, di S. Lodovico Re di Francia, di S. Elisabetta Regina di Portogallo, di S. Elisabetta di Ungheria, di S. Margherita da Cortona, e in altri dodici giorni a scelta di ciascuno, con l’approvazione del Ministro del Sodalizio. 
II. Tutte le volte che i Terziari assisteranno alla Messa o ad altri divini uffici, od interverranno alle adunanze pubbliche o private dei confratelli; daranno ospizio ai poveri; comporranno discordie o procureranno siano composte; andranno alle sacre processioni; accompagneranno il SS. Sacramento o, non potendolo accompagnare, reciteranno al segno della campana un Pater Noster e un’Ave Maria; diranno cinque Pater e Ave pei bisogni di S. Chiesa, o in suffragio dei confratelli defunti; seguiranno alla sepoltura i morti; ridurranno al buon sentiero qualche traviato; istruiranno alcuno nei divini precetti e nelle altre cose necessarie a salute; o faranno altre simili opere di carità, potranno lucrare ogni volta e per ciascuno di questi titoli l’indulgenza di trecento giorni. 
I Terziari, se vogliono, potranno applicare tutte e singole le sopraddette indulgenze, sia plenarie sia parziali, in suffragio dei fedeli defunti. 
Capo III - Dei Privilegi 
I. I Sacerdoti iscritti al Terz’Ordine, dovunque celebrino, godano personalmente dell’altare privilegiato, tre giorni di ciascuna settimana, purché non abbiano ottenuto simile privilegio per altro giorno. 
II. Quando i medesimi Sacerdoti celebreranno in suffragio delle anime dei Terziari defunti, l’altare sia per essi sempre e dovunque privilegiato. E tutte e singole queste cose, nel modo che sono state sopra decretate, così vogliamo restino ferme, stabili e rate in perpetuo: nonostante le Costituzioni, le Lettere Apostoliche, gli statuti, le consuetudini, i privilegi, le altre Regole Nostre e della Cancelleria Apostolica e qualsiasi altra cosa in contrario. A nessuno pertanto sia lecito di violare in alcun modo od in alcuna parte la presente Nostra lettera: chiunque ciò osi, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio Onnipotente e dei beati suoi Apostoli Pietro e Paolo. 
Dato a Roma, presso San Pietro, l’anno dell’Incarnazione del Signore 1883, il 30 maggio, anno sesto del Nostro Pontificato.